Strada europea dei formaggi - La Casatella di San Marino
La Centrale del Latte di San Marino propone anche la Casatella.
" Formaggio molle di latte vaccino pastorizzato. Ottenuto esclusivamente dal latte dei nostri allevatori
sammarinesi. E’ un prodotto con aggiunta di fermenti lattici selezionati, caglio e sale dal saporleggermente
acidulo ma gradevole. Spalmabile, privo di crosta e senza conservanti. "
Articolo 1
La denominazione “Casatella Terra di San Marino”, è riservata esclusivamente ai formaggi prodotti in stabilimenti di trasformazione localizzati entro i confini amministrativi della Repubblica di San Marino che rispettano quanto previsto dal presente disciplinare di produzione. La denominazione suddetta è tutelata e valorizzata nell’ambito del marchio collettivo di cui al Consorzio Cooperativo“Terra di San Marino”. L’Ente autorizzato alla lavorazione dei formaggi “Terra di San Marino” è l’Azienda Autonoma Centrale del Latte.
Articolo 2
Per la produzione del formaggio di cui al presente disciplinare il latte impiegato deve provenire esclusivamente da allevamenti localizzati nel territorio di San Marino. Il latte vaccino destinato alla produzione del formaggio di cui al presente disciplinare deve provenire da aziende agricole autorizzate e che producono almeno il 30% della sostanza secca di cui è composta la razione giornaliera. La restante parte della razione alimentare giornaliera deve provenire per almeno il 20% da aziende agricole localizzate a San Marino. L’alimentazione base del bestiame vaccino deve comprendere fieno di medica e fieno di prato polifita prevalentemente della zona di produzione integrati da mangimi semplici o composti in grado di bilanciare l’apporto dei vari nutrienti della dieta. Non è consentito l’utilizzo di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati (OGM). Gli alimenti utilizzati devono essere di buona qualità, in buono stato di conservazione e privi di muffe. Gli alimenti acquistati sul mercato ed utilizzati per l’alimentazione del bestiame dovranno rientrare nelle norme di cui alla Legge 26 Febbraio 2004 n°29. Nella fase di lattazione non possono essere somministrati alle vacche in mungitura alimenti conservati mediante insilamento, ad esclusione dei foraggi di erba medica e prato polifita, o sottoprodotti alimentari derivanti dalla lavorazione industriale ad esclusione del melasso in misura non superiore al 3% con funzione legante.
Articolo 3
Il latte impiegato deve presentare un tenore di materia grassa non inferiore al 3,60% peso/volume e un tenore di materia proteica non inferiore al 3,10% peso/volume. Il latte deve essere consegnato allo stabilimento di trasformazione entro 48 ore dalla prima mungitura. Al momento del ritiro dalla stalla, il latte deve avere una temperatura non superiore a 8°C. Al momento della consegna allo stabilimento di trasformazione, il latte deve avere una temperatura non superiore a 10°C. Nello stabilimento di trasformazione il latte deve essere mantenuto, prima della lavorazione, ad una temperatura non superiore a 6°C. I fermenti lattici utilizzati nel processo di produzione dei formaggi di cui al presente disciplinare devono essere autoctoni, vale a dire ceppi che utilizzano quale terreno di loro proliferazione esclusivamente latte proveniente da allevamenti localizzati nel territorio di San Marino.
Articolo 4
Il formaggio di cui al presente disciplinare è ottenuto esclusivamente con latte vaccino ottenuto a partire da latte crudo della zona di produzione sottoposto a trattamento di pastorizzazione. La pastorizzazione del latte deve avvenire mediante trattamento termico in flusso continuo come meglio definito nei singoli disciplinari di produzione. Successivamente alla pastorizzazione il latte viene trasferito in caldaia per il processo di coagulazione a temperature e con tempi caratteristici riportati nell’articolo 1 del presente disciplinare. Per meglio favorire l’azione di spurgo e l’andamento della maturazione, si aggiungono i batteri lattici autoctoni, così come definiti all’articolo 3 del presente disciplinare. La coagulazione si ottiene utilizzando caglio in qualità e quantità tale da ottenere la coagulazione in un lasso di tempo caratteristico per ognuno dei formaggi di cui al presente disciplinare. La salatura può essere effettuata, in relazione alle specifiche prescrizioni introdotte dai singoli disciplinari.
Articolo 6 Disciplinare di produzione del formaggio “ Casatella Terra di San Marino”
Il formaggio “Casatella Terra di San Marino” è prodotto esclusivamente con latte vaccino intero pastorizzato mediante trattamento termico in flusso continuo per almeno 14 secondi a temperatura di almeno 77 °C . La coagulazione avviene a 39°C per un massimo di 33 minuti. La cagliata viene rotta fino al raggiungimento di granuli di dimensione di una noce, con due fasi successive intervallate da un riposo minimo di 1 ora – 1ora e 10 minuti. La massa viene posta nelle formelle per un’ora e mezzo circa a sgrondare. Durante questa fase di stufatura a 35°C la “Casatella Terra di San Marino” viene rigirata negli stampi almeno 3 volte. Al termine, verificato che il siero di spurgo ha raggiunto un’acidità di 9 – 10,5 °SH/50cc, si procede alla salatura in cella frigorifera. La casatella sosta da 18 – 22 minuti in una salamoia al 16-18% al pesa sale (bishoff). Riposta quindi sui piani di maturazione alla temperatura di +4 , +6°C, viene girata dopo il primo giorno, il secondo giorno è pronta per il consumo. Il fermento impiegato è di latte innesto naturale, il caglio è liquido integralmente naturale di vitello da latte con composizione enzimatica minima chimosina/pepsina 80/20. La “Casatella Terra di San Marino” all’atto dell’immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche:
grasso 52% sul residuo secco
pasta morbida, cremosa, bianco latte e priva di occhiature;
forma rotonda irregolare con diametro compreso tra 16-18 cm; facce piane o leggermente convesse; – crosta assente;
sapore dolce tendente ad un acidulo caratteristico gradevole;
periodo di stagionatura: 2 giorni;
peso compreso fra 800 e 900 grammi;
da consumarsi entro 12 giorni dalla data di produzione.
Articolo 9
Ai fini della verifica delle caratteristiche chimiche ed organolettiche di cui agli articoli 6 -9 del presente disciplinare il Consorzio Terra di San Marino demanda a proprio specifico personale a ciò preposto o tramite Ente a ciò delegato. Gli organismi di controllo incaricati dal Consorzio Terra di San Marino si attiveranno sia a livello di produzione che di commercializzazione relativamente alle singole partite di formaggi prodotti. Per i formaggi di cui al presente disciplinare ove sia prevista una stagionatura superiore a 70 giorni, i controlli di cui al presente articolo dovranno essere attuati mediante verifica delle singole partite prima dell’immissione al consumo, attraverso la verifica dei requisiti di cui al disciplinare di produzione. Il produttore di formaggio dovrà richiedere per le singole partite la preventiva autorizzazione al Consorzio Terra di San Marino.
Articolo 10
Gli stabilimenti di trasformazione che producono i formaggi di cui al presente disciplinare sono assoggettati a controlli periodici sul rispetto del disciplinare di produzione da parte del Consorzio Terra di San Marino che li attuerà attraverso proprio specifico personale o tramite altro Ente espressamente delegato.
Articolo 11
I formaggi ottenuti dall’applicazione del presente disciplinare recheranno sulle confezioni le rispettive denominazioni di cui all’articolo 1. Le denominazioni dovranno figurare sulla confezione con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore della confezione. I caratteri grafici delle diciture aggiuntive non dovranno superare la metà di quelli utilizzati per la denominazione. Sulle confezioni deve, inoltre, essere riportato anche il marchio collettivo “Terra di San Marino” di cui all’articolo 1 del presente disciplinare secondo le modalità previste dal Consorzio “Terra di San Marino”.
Articolo 12 Controlli e Sanzioni
I controlli relativi alle norme del presente disciplinare sono affidati al Consorzio Terra di San Marino che li attuerà attraverso proprio specifico personale o tramite altro Ente espressamente delegato. Per l’applicazione delle sanzioni relative al mancato rispetto delle norme del presente disciplinare vale quanto stabilito nel regolamento per la gestione uso ed assegnazione del marchio collettivo “Terra di San Marino” emanate dallo stesso Consorzio “ Terra di San Marino”. Per tutto quanto non specificamente regolato dal presente disciplinare valgono le norme vigenti prescritte in materia di produzione e immissione sul mercato del latte e dei prodotti a base di latte.
Fonte: http://www.terradisanmarino.com/
Regione
Repubblica di San Marino
Sezione
Formaggi
Tipologia di prodotto
Terra di San Marino
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